Sommario
1. PREMESSE
INTRODUTTIVE.
2. VECCHIE
E NUOVE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE.
3. IL
DELITTO DI DIFFAMAZIONE SEMPLICE, A MEZZO STAMPA E A MEZZO RADIO
E TELEVISIONE.
4. IL
DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET.
5. APPLICABILITA'
ALLA DIFFAMAZIONE ON LINE DELLA NORMATIVA SULLA STAMPA E SUL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO.
6. LA
RIVISTA TELEMATICA. LA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA ED IL PRESUNTO
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.
7. SEGUE:
LA DIFFAMAZIONE A MEZZO DI RIVISTA TELEMATICA.
8. LA
RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DI INTERNET.
9. IL
LOCUS COMMISSI DELICTI E LA LEGGE PENALE APPLICABILE.
10.
IPOTESI DI REATO CONNESSE.
11.
NOTE BIBLIOGRAFICHE.
1. PREMESSE INTRODUTTIVE.
L'epoca in cui viviamo si connota per gli innumerevoli progressi
conseguiti nel settore della c. d. tecnologia dell'informazione.
La rivoluzione in atto in questo ambito, infatti, ha radicalmente
mutato i costumi, le condizioni di vita e di lavoro della società,
al punto da rendere non solo possibili, ma altresì concretamente
realizzabili, comportamenti che, un tempo, potevano essere solo
frutto di fervida immaginazione.
Si è ormai delineata all'orizzonte una nuova era c. d. telematica,
nella quale la trasmissione del pensiero a distanza è resa
possibile attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici, mediante
l'impiego di un linguaggio computerizzato capace di veicolare informazioni
automatizzate.
Un'era in cui, contrariamente a quanto accadeva in passato, i tempi
di trasmissione delle informazioni risultano inverosimilmente immediati.
Costituisce senz'altro una realtà dei giorni nostri la crescente
diffusione, ormai a livello di massa, dell'utilizzo di reti telematiche
allo scopo di effettuare la trasmissione e l'interscambio di dati
tra una pluralità di soggetti, pubblici o privati, connessi
alle medesime.
L'avvento delle nuove tecnologie, delle c. d. autostrade dell'informazione,
tra cui in primo luogo Internet, ha consentito la circolazione di
qualsivoglia tipologia di dati e di informazioni a qualsiasi distanza
ed in modo estremamente rapido, elementare ed economico.
Detta rivoluzione tecnologica, peraltro, al di là della sua
acclarata utilità e necessità, ha aperto la strada
anche a nuove frontiere della criminalità.
Come spesso accade, infatti, i progressi compiuti dalla scienza
vengono talvolta sfruttati per raggiungere obbiettivi divergenti
rispetto a quelli cui erano originariamente preordinati.
Così, l'uso di Internet ha consentito la realizzazione di
comportamenti delittuosi o, quantomeno, dannosi per i diritti e
gli interessi degli individui e della collettività.
Proprio la possibilità, insita nel mezzo, di comunicare continuativamente
e, soprattutto, in modo informale con una molteplicità indeterminata
di destinatari, comporta inevitabilmente che ogni attività
illecita, di tipo informatico o telematico, con Internet perpetrabile,
risulta inevitabilmente contraddistinta da una notevole potenzialità
diffusiva e, al contempo, da una "delocalizzazione" del
fenomeno.
Circostanze, queste, che finiscono entrambe per connotare gli illeciti
telematici in modo del tutto peculiare rispetto a quelli tradizionali
e che, considerato altresì il coinvolgimento di un numero
imprecisato di soggetti nell'attività della rete, rendono
particolarmente arduo l'accertamento della responsabilità
penale.
Si può senz'altro affermare che se, da un lato, Internet
rappresenta una nuova forma di esplicazione della personalità
dell'individuo, attuabile in condizioni di assoluta democrazia ed
uguaglianza, dall'altro, si presta, proprio per le sue potenzialità
intrinseche, ad essere impiegato con lo scopo di ledere quegli stessi
diritti che garantisce.
Da un punto di vista giuridico, pertanto, si ripropongono in relazione
ad Internet tutte quelle problematiche connesse alla libertà
di pensiero e di comunicazione in modo decisamente amplificato,
stante la capacità, tipicamente connaturata a tale mezzo
di comunicazione, di veicolare informazioni e, in particolare, di
diffonderle istantaneamente.
L'Italia, contrariamente ad altri Paesi, anziché emanare
una disciplina ad hoc con riferimento ai crimini informatici, ha
preferito optare per un metodo evolutivo, novellando, attraverso
una serie di interventi normativi, la legislazione penale previgente.
La legge n. 547 del 1993, infatti, mentre da un lato, ha introdotto
disposizioni innovative, come ad esempio l'art. 623 bis c. p. in
tema di reati contro l'inviolabilità dei segreti, dall'altro,
si è limitata a modificare parzialmente le disposizioni già
esistenti, specificando alcuni comportamenti che, in passato, stante
il differente grado di cognizione scientifica, non potevano certo
configurarsi.
Il legislatore italiano, pur mostrando di aver attribuito rilevanza
all'esistenza di nuovi strumenti di trasmissione del pensiero, non
ha ritenuto di dover mutare o, quantomeno, integrare la lettera
della legge con riferimento a quelle fattispecie criminose che,
proprio in quanto presuppongono, quale condotta tipica, la comunicazione
dell'agente con terze persone, si prestano, intuitivamente, ad essere
commesse anche per via telematica o informatica.
Il problema si pone, in particolare, in ordine al delitto di diffamazione,
oggetto del presente studio.
L'art. 595 c. p., che contempla tale figura di reato, costituisce,
per l'appunto, una di quelle norme che non hanno subito modifica
alcuna a seguito dell'ingresso della l. 547/93, benché sia
di palmare evidenza che il delitto de quo possa trovare, proprio
grazie all'ausilio delle nuove tecnologie, un ulteriore canale di
realizzazione della condotta tipica e, dunque, una nuova forma di
aggressione al bene giuridico tutelato.
Da qui il sorgere della vexata quaestio, per altro positivamente
risolta da dottrina e giurisprudenza, circa la configurabilità
e punibilità della diffamazione ai sensi della normativa
vigente, quando essa sia perpetrata, anziché con i tradizionali
veicoli di manifestazione del pensiero, attraverso i servizi messi
a disposizione da Internet, ovverosia on line.
2. VECCHIE E NUOVE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE.
Le tradizionali modalità di comunicazione interpersonali,
mediante cui da sempre vengono poste in essere numerose tipologie
di reato, tra cui indubbiamente la diffamazione, rappresentano ormai,
alla luce del progresso tecnologico raggiunto, fenomeni residuali
se poste a raffronto con le più recenti forme di trasmissione
del pensiero.
Accanto, pertanto, alla comunicazione orale, sia diretta che telefonica,
a quella epistolare, comprensiva del telegramma e del telefax, nonché
a quella a mezzo stampa e a mezzo radio e televisione si delineano
nuove forme espressive, alcune delle quali costituiscono l'evoluzione
tecnologica di quelle già esistenti, mentre altre si connotano
per caratteristiche del tutto peculiari.
La comunicazione tramite e - mail, ad esempio, risulta assimilabile
a quella a mezzo posta, di cui assume la medesima dignità
e tutela giuridica in forza dell'art. 15 della Costituzione, trattandosi,
a tutti gli effetti, di corrispondenza privata e, in quanto tale,
inviolabile ai sensi art. 616 c. p..
Ogni utente collegato alla rete può disporre di una propria
casella virtuale di posta elettronica (mail - box) a cui corrisponde
il relativo indirizzo e - mail.
Il mittente può, tramite la predetta casella, inoltrare uno
o più messaggi ad altre caselle, corredandoli eventualmente
di file allegati (attachment), mentre il destinatario, una volta
scaricato il messaggio dal server del proprio provider, potrà
leggerne il contenuto direttamente.
Il messaggio così inviato, attraverso un sistema di computer
collegati alla rete, potrà essere ricevuto istantaneamente
qualora i due utenti siano entrambi connessi nello stesso momento,
altrimenti resterà in attesa nella mail - box finché
il destinatario non si connetterà al servizio per "scaricarlo"
dal server.
In ogni caso risulta indispensabile il passaggio intermedio attraverso
il provider, essendo sul server di quest'ultimo che le e - mail
vengono inviate dal mittente, per essere, poi, ricevute dal destinatario
sul suo p. c. nel momento in cui questi attiverà la connessione.
Per quanto concerne le chat line, invece, l'utente, collegandosi
al proprio server attraverso un apposito programma gratuito, si
pone in contatto con altri utenti dello stesso programma, ciò
allo scopo di colloquiare con questi ultimi simultaneamente, qualunque
sia la loro collocazione geografica, semplicemente digitando sul
proprio computer testi leggibili in tempo reale sul video dell'interlocutore.
Uno dei principali problemi posti dalla chat riguarda l'identificazione
personale degli interlocutori, giacché nell'ambito di essa
ciascun partecipante utilizza uno pseudonimo (nick name), il che
può consentire a chiunque di porre in essere condotte penalmente
rilevanti col vantaggio di mantenere celata la propria identità.
Seppure, infatti, si riuscisse a risalire all'IP, ossia al numero
di protocollo assegnato dal server all'atto del collegamento, non
è dato sapere se ad utilizzare il computer a quell'ora e
quel dato giorno sia stato realmente il titolare dell'abbonamento
di fornitura dell'accesso ad Internet.
Attraverso, invece, i newsgroup si possono inviare, tramite e -
mail, comunicazioni ad una sorta di bacheca elettronica, accessibile
e, dunque leggibile, da parte di tutti coloro che risultano iscritti
al group, i quali potranno a loro volta aggiungere una propria,
personale comunicazione.
Ogni gruppo può o meno disporre di un moderatore deputato
a garantire il rispetto, ad opera dei partecipanti, di alcune regole
interne, la cui violazione può essere causa di esclusione
dal gruppo.
Per quanto concerne i siti web, ovvero le singole pagine web, questi
possono assimilarsi più che a forme di comunicazione a quelle
di pubblicazione di notizie.
Una pagina web pubblicata in rete tramite un soggetto terzo, ossia
l'Internet - provider, rappresenta uno strumento multimediale di
comunicazione cui possono accedere tutti coloro che sono collegati
alla rete, ovvero soltanto coloro che, dietro registrazione e/o
pagamento, acquisiscono la possibilità di consultazione.
La pubblicazione di una pagina web costituisce il modo più
efficace e moderno di diffusione di una notizia, dato o informazione,
giacché tale luogo virtuale risulta accessibile non solo
da quegli utenti interessati ad apprenderne il contenuto, ma altresì
da quei visitatori, per così dire ignari o non interessati,
che, inserendo un motore di ricerca, vengono da quest'ultimo indirizzati
proprio al sito in questione.
3. IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE SEMPLICE, A
MEZZO STAMPA E A MEZZO RADIO E TELEVISIONE.
Prima di procedere all'esame della diffamazione on line, risulta
opportuno tracciare l'attuale quadro normativo in ordine alla fattispecie
semplice della diffamazione e a quella commessa attraverso la stampa
o la comunicazione radiotelevisiva.
Il delitto previsto dall'art. 595 c.p. sanziona, nella sua ipotesi
base, il comportamento di chi, fuori dei casi di cui all'articolo
precedente, ossia del reato di ingiuria, comunicando con più
persone, offende l'altrui reputazione.
Il delitto di diffamazione, pertanto, in termini generali ed ai
sensi dell'art. 595, 1 c.p., si compone di tre elementi oggettivi:
- l'assenza della vittima (per cui si differenzia dall'ingiuria);
- l'offesa all'altrui reputazione;
- la comunicazione con più persone.
I commi 2 e 3 della medesima disposizione prevedono, inoltre, due
circostanze aggravanti ad effetto speciale, qualora l'offesa consista
nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia recata col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
La ragione dell'aumento di pena, in quest'ultimo caso, deriva dalla
particolare diffusività del mezzo adoperato, capace in quanto
tale di rendere la diffamazione più incisiva e, conseguentemente,
l'offesa più grave.
Nell'ipotesi, inoltre, in cui ricorrano entrambe le predette circostanze
aggravanti, si applicherà, in virtù dell'art. 63,
4 c.p. la sola pena prevista per la circostanza più grave,
ossia quella contemplata al terzo comma, potendo, tuttavia, il giudice
aumentarla.
In ultimo, va rilevato che la legge n. 47 del 1948, recante disposizioni
sulla stampa, include all'art. 13 una norma finalizzata a differenziare
la diffamazione a mezzo stampa dalla fattispecie generale contenuta
nel codice, prevedendo un'aggravante ulteriore che riunisce in sé
tanto l'elemento dell'attribuzione di un fatto determinato, quanto
quello dell'uso della stampa.
In tal caso, oltre all'aumento, vi è la possibilità
di applicare congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.
Per quanto, invece, concerne la diffamazione realizzata col mezzo
radiotelevisivo, in epoca anteriore all'entrata in vigore della
legge n. 223 del 1990, contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato, detta fattispecie era punita a norma dell'art.
595, 3 c.p., in quanto si finiva col considerare il reato de quo
come commesso "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
La l. 223/1990 disciplina all'art. 30, 4 l'ipotesi della diffamazione
realizzata a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive alla
quale, se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato,
si applica, per espresso richiamo operato dello stesso art. 30,
l'aggravante di cui all'art. 13 della l. 47/1948, altrimenti trova
applicazione la sola aggravante di cui all'art. 595, 3 c. p..
L'art. 30, 5 della normativa in oggetto individua per il reato de
quo, quale foro competente, il giudice del luogo di residenza della
persona offesa.
Per effetto di questa previsione tale fattispecie si differenzia
dalla diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione ricadente
nella previsione di cui all'art. 593, 3 c.p., rispetto alle quali,
infatti, il foro competente si determina secondo le regole ordinarie
in tema di competenza per territorio.
L'art. 30, 4, inoltre, estende l'applicabilità dell'aggravante
di cui all'art. 13 della l. 47/48 unicamente al concessionario privato
o pubblico, ovvero alla persona dagli stessi delegata al controllo
della trasmissione, così sancendo, indirettamente, l'esclusione
di ogni responsabilità in capo all'operatore non munito di
regolare concessione e all'autore della trasmissione.
Ne consegue che, se la diffamazione è perpetrata attraverso
una trasmissione radiotelevisiva e consiste nell'attribuzione di
un fatto determinato, esclusivamente i predetti concessionari risponderanno
ai sensi dell'art. 13 della l. 47/48, mentre l'autore diretto risponderà
a norma dell'art. 595, 3 c. p..
Diventa a questo punto del tutto rilevante stabilire se Internet
sia o meno equiparabile alla stampa, ovvero alla radio o alla televisione
o, in ipotesi, a nessuno di essi. In caso affermativo, l'assimilazione,
in particolare, al mezzo radiotelevisivo renderebbe applicabile
non solo l'aggravante di cui all'art. 13, espressamente richiamata
dall'art. 30, ma consentirebbe altresì di ritenere competente
il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
4. IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET.
Con l'avvento di Internet, i comuni delitti contro l'onore, tra
cui in primo luogo la diffamazione, sono oggi perpetrabili, oltre
che con i tradizionali mezzi di manifestazione del pensiero, altresì
sfruttando quel particolare veicolo di comunicazione multimediale
che è la rete.
Che il reato previsto dall'art. 595 c.p., la cui condotta tipica
ha quale presupposto la comunicazione con più persone, possa
realizzarsi anche per via telematica è, del resto, intuitivo.
Basti, ad esempio, pensare alla trasmissione via e - mail di messaggi
offensivi dell'altrui reputazione: se il messaggio è inoltrato
allo stesso soggetto offeso si configura il delitto di ingiuria
di cui all'art. 594 c. p., mentre se ha per destinatari persone
diverse dall'offeso si perfeziona la fattispecie della diffamazione.
Se, invece, l'agente immette il messaggio denigratorio in rete,
creando ovvero utilizzando uno spazio web, la sua condotta integra
in tal modo gli estremi della diffamazione, in quanto la comunicazione
può dirsi effettuata potenzialmente erga omnes, per lo meno
nell'ambito di tutti coloro che dispongano degli strumenti e delle
capacità tecniche e, nel caso di siti a pagamento, della
legittimazione a connettersi.
Similmente all'ipotesi della comunicazione diretta via e - mail,
anche in tal caso, l'azione compiuta risulta altrettanto idonea
a ledere il bene giuridico dell'onore.
E' noto, infatti, che il delitto de quo si consuma anche allorché
la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte
di queste ultime del messaggio non avvengano contemporaneamente
alla trasmissione dello stesso e in modo contestuale tra loro, potendo
i destinatari trovarsi anche a considerevole distanza gli uni dagli
altri, ovvero dall'agente.
Va, tuttavia, precisato che tra le due ipotesi summenzionate esiste
una radicale differenza: mentre nel caso di diffamazione commessa
a mezzo e - mail, occorre che l'agente compili e spedisca una molteplicità
di messaggi rivolti a più destinatari, nel caso della pagina
web, la comunicazione vale già di per sé come effettuata
erga omnes.
Ciò premesso, va rilevato che la disciplina dettata dal legislatore
in ordine alle fattispecie classica della diffamazione mal si attaglia
al recente contesto tecnologico, essendo stata concepita con riferimento
a mezzi di comunicazione diversi da quello telematico, dando perciò
luogo ad alcune lacune normative oltre che a diversi problemi applicativi.
Di rilevante importanza al riguardo è la sentenza n. 4741
del 2000 con la quale la Suprema Corte ha affrontato, risolvendoli,
due principali problemi posti dall'utilizzo della rete: la disciplina
applicabile nell'ipotesi di diffamazione commessa on line e l'individuazione
del locus commissi delicti.
Limitando per il momento il nostro esame al primo dei profili accennati,
il problema nasce in ragione delle particolari caratteristiche del
mezzo impiegato per realizzare l'offesa all'altrui reputazione,
non essendo Internet espressamente configurato, quale canale di
comunicazione, dall'art. 595 c.p. né da alcuna disposizione
di legge speciale.
La Cassazione, con riflessioni analoghe a quelle già compiute
dai giudici di merito, in particolare dal G. u. p. del Tribunale
di Oristano (sentenza del 25/05/00), ha ritenuto applicabile alla
fattispecie della diffamazione on line l'aggravante speciale di
cui all'art. 595, 3 c. p..
Tale norma di chiusura, infatti, punisce il reato de quo anche quando
l'offesa sia stata recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità",
il che permette di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico.
Del resto, ad essere penalmente rilevante non è tanto il
mezzo impiegato, quanto il fatto oggettivo dell'offesa all'altrui
reputazione, realizzata "comunicando con più persone".
L'impiego di Internet, dunque, data la particolare diffusività
connaturata a questo mezzo, integra una delle ipotesi aggravate
di cui all'art. 595 c.p. e, pertanto, giustifica l'applicazione
e rende meritevole l'agente di un trattamento sanzionatorio più
severo di quello previsto per la diffamazione semplice.
Va tenuto comunque presente che il ragionamento dei giudici muove
dalla premessa della diversità di condotte criminose cui
dà luogo, da un lato, la diffamazione compiuta via mail e,
dall'altro, quella realizzata sul web.
Ne consegue che l'aggravante de qua si riferisce esclusivamente
all'ipotesi in cui la diffamazione sia compiuta erga omnes, ossia
utilizzando allo scopo uno spazio web, mentre nel caso in cui si
realizzi mediante una comunicazione diretta a destinatari determinati,
come avviene con l'inoltro di una e- mail, si resta nell'ambito
della fattispecie non circostanziata.
Nel caso in cui, poi, tra i fruitori del messaggio vi sia anche
la persona offesa, ciò non legittima a ritenere integrato
il delitto di ingiuria piuttosto che quello di diffamazione.
Il mezzo impiegato, nello specifico Internet, consente senz'altro
anche al soggetto passivo la diretta percezione del messaggio, tuttavia,
quest'ultimo è indirizzato dall'agente ad un numero talmente
più vasto di fruitori che l'offesa finisce, necessariamente,
col collocarsi in una dimensione ben più ampia di quella
interpersonale tra agente e vittima.
Del resto una tale diffusività del messaggio denigratorio
consegue anche all'impiego degli altri media, poiché un'offesa
perpetrata attraverso la radio o la televisione è percepibile
anche dal diretto interessato, ma la fattispecie penale che in tal
caso si perfeziona è fuor di dubbio quella della diffamazione
e non dell'ingiuria.
5. APPLICABILITA' ALLA DIFFAMAZIONE ON LINE DELLA
NORMATIVA SULLA STAMPA E SUL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.
La circolazione di informazioni on line avviene, a ben vedere,
tramite l'immissione di dati in rete, posti a disposizione di un
numero indeterminato di soggetti, esattamente come accade in ordine
ai reati commessi a mezzo stampa, radio e televisione, trattandosi
questi ultimi di veicoli in grado di raggiungere, sia pure in misura
ridotta, un numero imprecisato di destinatari.
Ne consegue che resta da vagliare, ai fini della punibilità,
se sia o meno applicabile, in tema di diffamazione via internet,
la disciplina dettata con riferimento alle aggravanti dalla legislazione
speciale, richiamata esplicitamente dal terzo comma dell'art. 595
c. p.. Diventa, in altri termini, di fondamentale importanza stabilire
se Internet sia o meno equiparabile alla stampa, ovvero alla radio
o alla televisione o, in ipotesi, a nessuno di essi.
Si è già, infatti, avuto modo di precisare che, in
caso di risposta affermativa, l'assimilazione, in particolare, al
mezzo radiotelevisivo renderebbe applicabile non solo l'aggravante
di cui all'art. 13 della l. 47/48, per effetto del richiamo operato
dall'art. 30 della l. 223/90, ma consentirebbe altresì di
ritenere competente il giudice del luogo di residenza della persona
offesa.
Come ha correttamente evidenziato la Cassazione nella citata pronuncia
n. 4741/00, " la diffusività e la pervasività
di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa
ovvero delle trasmissioni radiotelevisive", considerando che
le informazioni in circolazione sulla rete sono fruibili potenzialmente
da chiunque e, soprattutto, in qualunque parte del mondo.
L'orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza,
ritiene non penalmente perseguibile la diffamazione a mezzo Internet
sulla base della normativa prevista in ordine alla diffamazione
a mezzo stampa, radio e televisione.
Il precedente giurisprudenziale, da cui la stessa Cassazione attinge,
è costituito dalla pronuncia del G. u. p. del Tribunale di
Oristano del 25/05/00.
Il giudice dell'udienza preliminare si era dovuto esprimere con
riguardo ad un caso sollevato dalla società "Is Arenas",
la quale lamentava di aver subito offesa alla propria reputazione
a seguito di pubblicazioni apparse sul sito della Federazione dei
Verdi di Oristano.
Su quelle pagine, infatti, due attivisti avevano rese pubbliche
una serie di annotazioni su presunti rapporti che la società
aveva intrattenuto con l'Unione Banche Svizzere, anche in relazione
alla costruzione di alcune strutture ricreative di cui la medesima
società aveva la commissione nel comune di Narbolia.
La decisione circa la sussistenza della diffamazione aggravata,
laddove la condotta sia posta in essere tramite la rete, è
stata nel senso di escludere che la divulgazione on line di notizie
a contenuto denigratorio concretizzi l'aggravante che usualmente
si applica in virtù dell'art. 13 della legge n. 47/1948,
in tema di diffamazione a mezzo stampa, e dell'art. 30 della legge
n. 223/90, in ordine alla diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche
e televisive.
Ciò in quanto, ad avviso del giudicante, trattandosi di norme
speciali, sussiste in relazione ad esse il divieto di interpretazione
analogica in malam partem, sancito dall'art. 14 delle disposizioni
preliminari, nonché il limite invalicabile imposto dall'osservanza
del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.
La disposizione, infatti, di cui all'art. 1 della legge 47/48 considera
quali stampe o stampati "tutte le riproduzioni tipografiche
o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi
modo destinate alla pubblicazione".
Detta definizione, pertanto, non è in alcun modo idonea a
comprendere in sé le comunicazioni via Internet, salvo il
ricorso all'analogia, fondata sulla ratio legis, la quale resta,
tuttavia, preclusa in ambito penale ex art. 14 disp. prel. c. c..
Analoghe conclusioni si possono rassegnare in riferimento all'art.
30 della legge n. 223/90 in tema di trasmissioni televisive e radiofoniche.
La relativa disciplina risulta, infatti, applicabile, in forza dell'art.
30, 4 della medesima normativa, esclusivamente ai concessionari
ovvero ai soggetti incaricati del controllo delle trasmissioni,
figure, queste, radicalmente assenti nelle comunicazioni on line.
L'utilizzo di Internet, pertanto, integra una delle ipotesi aggravate
di cui all'art. 595, 3 c. p., trattandosi, ai sensi di tale disposizione,
di offesa recata con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
6. LA RIVISTA TELEMATICA. LA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA
ED IL PRESUNTO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.
Si pone, a questo punto, il problema delle riviste c. d. telematiche.
Tale fenomeno concerne tanto le riviste diffuse esclusivamente via
Internet, quanto quelle che riproducono on line le testate cartacee,
avendo, infatti, quasi tutti i principali quotidiani creato la propria
corrispondente e, sempre aggiornata, copia destinata alla divulgazione
per via telematica.
Alcune di queste riviste, allo stesso modo dei tradizionali giornali
a stampa, sono riuscite di recente a conseguire la registrazione.
Dal punto di vista legislativo è sorto, dunque, il quesito
se tali riviste godano o meno della medesima tutela accordata a
quelle cartacee, ossia, in altri termini, se sia applicabile la
disciplina della stampa anche all'informazione giornalistica telematica.
Tale interrogativo si è riproposto a seguito dell'entrata
in vigore della nuova legge sull'editoria (l. 62 del 7/03/01) la
quale ha, fra l'altro, ammesso i siti Internet, aventi carattere
informativo, alla medesima procedura di registrazione prevista per
le tradizionali testate cartacee.
Invero, in epoca anteriore alla riforma, il problema della rivista
telematica si traduceva essenzialmente nel problema della sua registrabilità.
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 47/48, infatti, l'assolvimento
dell'obbligo di registrazione costituisce conditio sine qua non
per la regolare e lecita diffusione della stampa a carattere periodico,
e per permettere, altresì, di identificare i soggetti responsabili
della pubblicazione.
Circa la possibilità di una registrazione delle riviste elettroniche,
la dottrina è apparsa divisa al riguardo.
Una parte di essa escludeva che la rivista telematica potesse equipararsi
a quella cartacea e che, pertanto, esulasse dal campo di applicazione
della legge n. 47/48.
Stando a tale orientamento, si affermava che le riviste on line,
infatti, non risultavano compatibili con la nozione di stampa di
cui all'art. 1 della predetta normativa, secondo il quale "sono
considerati stampa o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi cartacei
o fisico - chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Altra parte della dottrina, al contrario, ammetteva l'equiparazione,
sostenendo, in particolare, che le riviste de quibus possedessero
il requisito ontologico e quello finalistico previsti dalla legge
sulla stampa quali presupposti minimi ai fini della registrazione
di un periodico.
Tale ultimo orientamento era stato avallato da parte della giurisprudenza
e, in particolare, da una pronuncia del Tribunale di Roma del 6/11/1997,
la quale aveva ammesso, senza esitazione, alla registrazione un
periodico edito solo in via telematica.
In ordine alla richiesta di registrazione, presentata dal direttore
della rivista giuridica on line "Interlex", l'ordinanza
del tribunale si era espressa in senso favorevole, evidenziando
come nella rivista fossero presenti proprio i requisiti ontologici
e finalistici delle pubblicazioni a stampa, così come regolate
dalla legge n. 47/48.
A conclusioni parzialmente diverse era, per altro, giunto in precedenza
il Tribunale di Napoli il quale, con l'ordinanza del 18/03/1997,
aveva ritenuto che l'applicabilità alle testate telematiche
della legge sulla stampa dovesse intendersi limitata a quei giornali
che costituivano fedele riproduzione di pubblicazioni cartacee,
in quanto soltanto a queste ultime la legge n. 47 del 1948 risultava
direttamente applicabile.
Sulla scia del Tribunale di Roma si erano, successivamente, avute
decisioni di altri giudici favorevoli alla registrazione, proprio
in virtù della sussistenza, nelle pubblicazioni telematiche,
sia del requisito ontologico, sia di quello finalistico.
Dal punto di vista giuridico, tuttavia, le argomentazioni dei giudici
di merito, per quanto suggestive, peccavano di razionalità
e, al di là di ogni loro condivisibilità, non apparivano
idonee a superare il vincolo interpretativo posto dall'art. 1 e
dal sistema della normativa sulla stampa.
Se ne doveva dedurre che, in virtù della normativa al tempo
vigente ed in assenza di concordi indicazioni giurisprudenziali
sul punto, non fosse possibile, anche a fronte di vere e proprie
riviste informatiche, ritenere consentito l'assolvimento di formalità
atte ad equiparare in toto tali pubblicazioni a quelle dell'editoria
tradizionale.
L'adempimento di tali formalità si è reso oggi possibile
a seguito della entrata in vigore della legge n. 62/01, la cui emanazione
ha colmato la precedente lacuna legislativa.
Occorre in primo luogo precisare che sono da escludere dall'ambito
di operatività della legge in esame i siti privi di carattere
informativo (ad es. i forum di discussione, il download di programmi,
i siti di commercio elettronico), nonché quelli destinati
esclusivamente all'informazione aziendale, sia ad uso interno sia
pubblico (ad es. siti che presentano o promuovono un'azienda e i
suoi prodotti).
Salve le eccezioni appena indicate, l'art. 1 della nuova legge sull'editoria
impone l'applicabilità della normativa sulla stampa a qualunque
prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato
alla pubblicazione, ovvero alla diffusione di informazioni presso
il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.
Con riferimento ai siti informativi non periodicamente aggiornati,
l'art. 3 della legge in commento rinvia agli adempimenti di cui
all'art. 2 della normativa sulla stampa, secondo cui "ogni
stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché
il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore".
Con riguardo ai siti informativi periodicamente aggiornati, ossia
alle pubblicazioni on line, la medesima disposizione prevede che
il prodotto editoriale diffuso al pubblico con regolare periodicità
e contraddistinto da una testata, quale elemento identificativo
dello stesso, sia sottoposto agli obblighi prescritti dall'art.
5 della legge n. 47/48, in particolare, all'obbligo di registrazione
presso il tribunale nella cui circoscrizione deve avvenire la pubblicazione.
Tale registrazione presuppone che sia indicato il titolare della
testata, l'editore se persona diversa dal proprietario, il direttore
responsabile.
Va subito precisato che, in realtà, la novella, all'art.
1, ha introdotto la definizione di prodotto editoriale al fine di
concedere provvidenze ed agevolazioni alle nuove forme di editoria,
nell'ambito delle quali rientrano sicuramente i siti Internet in
virtù del richiamo al "supporto informatico", tuttavia,
il rinvio operato ad alcune disposizioni della legge sulla stampa,
non deve indurre a concludere per l'equiparazione delle testate
telematiche a quelle cartacee.
Secondo, infatti, una recente tesi, la definizione di "prodotto
editoriale" possiederebbe un carattere vago, impreciso e strumentale,
dunque, non sarebbe decisiva ai fine della predetta equiparazione.
L'inciso, inoltre, "ai fini della presente legge" costituirebbe
la riprova che il legislatore avrebbe imposto, quanto previsto dall'art.
3, soltanto nei casi in cui gli operatori della comunicazione informatica
e telematica domandassero di accedere alle provvidenze concesse
dalla stessa legge.
La giurisprudenza, dal canto suo, ha negato, sebbene sulla scorta
di una diversa premessa, la sussistenza degli obblighi di ragistrazione.
Così il G. i. p. del Tribunale di Aosta, con la sentenza
n. 15 del 2 febbraio scorso ha ritenuto che la legge del '48, nel
sanzionare l'omessa indicazione dell'editore e dello stampatore,
si riferisce col termine "stampato" alla definizione attribuita
a quest'ultimo dall'art. 1 della medesima legge.
In forza del principio espresso dagli artt. 1 c. p. e 14 preleggi,
non può ritenersi, pertanto, che il testo pubblicato su Internet
sia assimilabile ad uno stampato se non compiendo un'interpretazione
analogica in malam partem.
Del resto, la definizione di stampato poggia sul concetto di riproduzione
la quale presuppone, in modo fisicamente percepibile, una distinzione
tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, mentre, nel caso
di testo pubblicato on line, non si può parlare di riproduzione,
giacché il relativo file si trova in un unico originale sul
sito stesso. La riproduzione del file può essere eventualmente
effettuata dall'utente, solo allorché questi lo scarichi
dal sito e lo stampi.
La normativa comunitaria, infine, in particolare la legge n. 39
del 2002, all'art 31 afferma che deve essere reso esplicito - quindi
sottintende che nella legge sull'editoria è già implicito
- che l'obbligo di registrazione della testata edita in via telematica
si applica, esclusivamente, alle attività per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste
dalla l. 62/01.
Ne consegue che è rimesso alle scelta, del tutto discrezionale,
del curatore della rivista se beneficiare o meno, attivando la procedura
di registrazione, delle provvidenze riservate all'editoria.
7. SEGUE: LA DIFFAMAZIONE A MEZZO DI RIVISTA TELEMATICA.
Tornando, alla luce di quanto premesso, al tema della diffamazione,
sul versante penalistico si rileva che, anche allorché si
proceda alla registrazione delle testate telematiche, l'eventuale
assolvimento dei relativi obblighi a nulla varrebbe a mutare la
disciplina applicabile al delitto di diffamazione quando quest'ultimo
risulti commesso attraverso la loro pubblicazione, stante il limite
invalicabile segnato, in diritto penale, dal principio di tassatività
e dal divieto di analogia in malam partem.
L'estensione, pertanto, alle riviste telematiche della possibilità
della loro registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge sulla
stampa non implica, in alcun modo, stante l'assenza di un esplicito
rinvio in tal senso ad opera del legislatore, l'applicazione integrale
della legge n. 47/48 e, dunque, della relativa disciplina penalistica.
L'ovvia conseguenza di questo argomentare è che l'avvenuta
registrazione porterebbe a considerare la rivista on line quale
vero e proprio giornale ai soli fini civili ed amministrativi, con
esclusione di quelli penali, essendo questa la soluzione obbligata
in quanto la sola conforme al dettato dell'art. 25, 2 della Costituzione.
Certo è che la possibilità di commissione del reato
di diffamazione anche a mezzo di riviste telematiche sussiste fuor
di dubbio.
La rivista pubblicata on line, difatti, permette tanto la "comunicazione
con più persone" di cui all'art. 595, 1 c. p., quanto
l'applicazione del terzo comma della medesima disposizione, ossia
dell'aggravante prevista per l'ipotesi in cui l'offesa sia recata
col mezzo della stampa, ovvero con "qualsiasi altro mezzo di
pubblicità".
Se da un lato la giurisprudenza si è orientata nel senso
di escludere l'uso di Internet dalla definizione di stampa - così
come risulta dalle decisioni del Tribunale di Roma del 4 luglio
del 1998 e del Tribunale di Teramo dell' 11 dicembre 1997, secondo
cui, rispettivamente, deve negarsi alla diffusione di notizie e
opinioni su internet il carattere di stampa e una qualsivoglia competenza
in proposito dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria
-, dall'altro è pur sempre ravvisabile l'aggravante di cui
al terzo comma dell'art. 595 c. p., trattandosi di forme di comunicazione
effettuate con altri mezzi di pubblicità.
Con riguardo, infine, alle specifiche responsabilità gravanti
ex art. 57 c. p. sul direttore o vicedirettore responsabile di un
giornale periodico, inerenti all'omissione dei controlli necessari
ad impedire che col mezzo della stampa siano commessi reati, si
deve ritenere che ogni estensione di responsabilità in capo
al direttore di una rivista telematica, ossia al gestore del sito
web, non possa che sconfinare, anche in tal caso, in applicazioni
analogiche vietate in ambito penale.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità per i responsabili
di fatto della pubblicazione on line, laddove naturalmente ne ricorrano
i presupposti, di far luogo all'applicazione del concorso nel reato
ai sensi dell'art. 110 c. p., qualora abbiano fornito un fattivo
apporto causale alla realizzazione dell'altrui condotta criminosa.
In assenza di dati normativi inequivocabili sul punto e non potendosi
certo lasciare alla giurisprudenza, per altro divisa, il compito
di colmare le lacune legislative del sistema, deve necessariamente
convenirsi per l'impossibilità di introdurre surrettiziamente
forme di responsabilità per omissione dei dovuti controlli,
senza incorrere nel menzionato divieto di estensione analogica in
malam partem.
8. LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DI INTERNET.
Accanto alla responsabilità penale dei soggetti che direttamente
diffondono dati o notizie diffamatorie su Internet, si pone il problema
di individuare l'eventuale profilo di responsabilità a carico
degli operatori della rete, ossia del provider, quale soggetto che,
fornendo l'accesso ad Internet, offre anche lo spazio dove pubblicare
i messaggi, nonché del webmaster, in qualità di organo
responsabile di un'area del server.
Con riferimento a questi ultimi, non risulta possibile configurare
a loro carico, per le notizie divulgate tramite il servizio di cui
hanno la gestione, una responsabilità analoga a quella del
redattore di una testata giornalistica.
In assenza, infatti, di una norma penale specifica, come quella
di cui all'art. 57 c. p., la responsabilità di tali soggetti
deve, ancora una volta, escludersi sulla base del divieto di applicazione
analogica delle norme penali oltre i casi e i tempi in esse considerati
(art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Ne consegue che, a meno che detti soggetti assumano volontariamente
l'obbligo di filtrare preventivamente il materiale immesso in rete
attraverso il proprio server, non sussiste alcun dovere di controllo
da parte loro che abbia un qualche fondamento giuridico, stante
l'assenza di una previsione normativa in tal senso.
Non sarebbe, inoltre, possibile individuare una posizione di garanzia
in capo al provider o al webmaster in relazione alla lesione di
beni o interessi di terzi, da cui discenderebbe l'obbligo di controllare
il contenuto dei messaggi immessi in rete e, conseguentemente, l'eventuale
responsabilità penale a titolo di omissione, astrattamente
ipotizzabile in virtù dell'art. 40 c. p.. Ciò in quanto
il dovere di vigilanza risulterebbe di fatto inattuabile, considerando
che l'enorme quantità di dati in transito sulla rete, anche
in un brevissimo lasso di tempo, renderebbe impossibile e, pertanto,
inesigibile un controllo sui medesimi da parte del gestore.
Resta, peraltro, aperta la possibilità di ravvisare un comportamento
penalmente rilevante, similmente a quanto si è detto per
il titolare di una rivista telematica, qualora la condotta posta
in esser dal gestore del sito integri gli estremi del concorso di
persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c. p..
Sul versante civilistico, permane l'esigenza di attribuire una qualche
responsabilità al provider, in considerazione della difficoltà
di individuare l'autore materiale dello scritto lesivo: tecnicamente,
infatti, si può risalire solo al nome di accesso dell'utente,
senza peraltro avere certezza della veridicità di tale nome,
né dell'identità della persona fisica che ha utilizzato
il terminale da cui è partito il messaggio diffamatorio.
Di qui, dunque, i reiterati tentativi di coinvolgere nel giudizio
di responsabilità l'Internet - provider, in quanto soggetto
facilmente individuabile.
Va in proposito precisato che un addebito a titolo di responsabilità
aquiliana ex art. 2043 c. c. presuppone che il provider abbia cagionato
un danno ingiusto a terzi come conseguenza della propria condotta
illecita, sia pure omissiva, in quanto, com'è noto, per il
nostro ordinamento non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico
di evitare equivale a cagionarlo. In presenza di un comportamento
omissivo, dunque, è lecito affermare che la responsabilità
del provider sussiste nella misura in cui sussista un obbligo giuridico
da parte sua di controllare quanto viene posto sul proprio server
e che, viceversa, resta esclusa allorché manchi un tale dovere
di vigilanza.
La giurisprudenza, nell'affrontare questa tematica, ha assunto posizioni
spesso contrastanti.
Nel 1997, il Tribunale di Teramo, al cui esame fu sottoposto il
primo caso concernente la diffusione di notizie denigratorie in
rete, con l'ordinanza dell'11 dicembre dello stesso anno, da un
lato escluse la responsabilità civile del provider in virtù
di una clausola del contratto di hosting sottoscritto dall'utente,
mentre dall'altro dispose la rimozione dal sito delle informazioni
lesive della reputazione del ricorrente, inibendone l'ulteriore
diffusione ex art. 700 c. p. c..
Un successivo caso riguardava la diffusione di un messaggio diffamatorio
su un sito web ospitato dal server "Isole nella rete",
in questa occasione, il Pretore di Vicenza, con l'ordinanza del
23 giugno 1998, dispose il sequestro preventivo di tutte le attrezzature
usate per diffondere sul sito web il messaggio offensivo, onde farne
cessare l'ulteriore propagazione.
Un'ulteriore caso interessante, deciso dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza del 4 luglio 1998, riguardava un'ipotesi di diffamazione
ai danni di un istituto di credito, realizzata attraverso la pubblicazione
di un messaggio su un newsgroup.
Le parti coinvolte erano la Banca del Salento e l'Internet - provider
Pantheon s.r.l., oltre, s'intende, all'autore materiale del messaggio.
La banca invocava la responsabilità del provider, in quanto
società addetta alla gestione del sito, nonché del
webmaster, convenuto in proprio, in qualità di soggetto preposto
alla supervisione dei messaggi immessi in rete, ma il tribunale
ne rigettava le richieste, negando il provvedimento d'urgenza volto
alla rimozione del messaggio diffamatorio.
In particolare, il giudice ravvisava una carenza di legittimazione
passiva in capo al webmaster, il quale non poteva essere chiamato
a rispondere personalmente per le attività svolte nella sua
qualità di organo responsabile del news - server, posto che
ai sensi dell'art. 2049 c. c. del fatto del preposto risponde il
preponente.
Per quanto concerne il provider, anche in tal caso, il tribunale
ravvisava una carenza di legittimazione passiva, sostenendo che
"il news - server si limita a mettere a disposizione degli
utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e nel caso di
specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere
di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti".
La responsabilità dei contenuti non può, dunque, essere
attribuita che al loro autore quando il provider, o chi per lui
designato alla gestione di un settore del sito, non abbia alcun
potere di vigilanza sugli interventi che vi vengono svolti.
Il fatto, in altri termini, che il webmaster (e quindi il gestore
del server di cui è preposto) non abbia alcun obbligo di
controllare preventivamente quanto immesso in rete, significa affermare
che non lo si può ritenere coautore di danni ingiusti provocati
a terzi a mezzo del proprio server.
Ne consegue che va respinta l'azione proposta dal danneggiato nei
confronti del gestore, non avendo quest'ultimo posto in essere alcun
comportamento dannoso, neppure di tipo omissivo, stante la mancanza
di qualsivoglia obbligo di controllo.
Si potrebbe, tuttavia, sostenere che, allorché il provider
venga avvisato dal danneggiato circa l'esistenza sul proprio server
di un messaggio a contenuto diffamatorio, la sua posizione muti
radicalmente.
Se, in altri termini, il messaggio integra gli estremi della diffamazione,
di esso è senz'altro responsabile l'autore, non il gestore
del server che lo ospita, a meno che quest'ultimo, pur essendo stato
invitato dal danneggiato a rimuoverlo, non abbia provveduto al riguardo,
dando così luogo ad un comportamento omissivo che, in quanto
capace di procurare anch'esso un danno, ben si presta ad essere
fonte di responsabilità aquiliana.
Dal momento in cui, pertanto, il provider è stato avvisato
che sul suo server è in atto un comportamento lesivo, deve
scegliere se sospendere la visibilità del messaggio incriminato
o mantenerlo in linea, contribuendo in quest'ultimo caso ad incrementare
il danno.
Nel passaggio da ricostruzioni in chiave di responsabilità
oggettiva, al ricorso all'art. 2050 c. c., volto a qualificare l'attività
del gestore come pericolosa e ad imporgli l'adozione di tutte le
misure idonee ad evitare il protrarsi dell'illecito commesso da
un utente, la soluzione preferibile appare quella adottata dalla
Direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE) la quale
consente al provider di "usare le forbici" sugli articoli
della rete, sollevandolo da responsabilità quando decida
di intervenire.
In particolare, la direttiva afferma l'assenza di responsabilità
per i contenuti immessi dagli utenti e l'inesistenza di un obbligo
da parte dell'Internet - provider di verificare i dati memorizzati
sul server o trasmessi.
Il provider che permette la trasmissione di informazioni (e- mail)
o l'accesso ad internet non è responsabile dei dati trasmessi
a condizione che, tuttavia, non dia egli stesso origine alla trasmissione,
non ne selezioni il destinatario, non modifichi il contenuto delle
informazioni (art. 12).
Il fornitore del servizio, inoltre, non è responsabile nemmeno
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea, dei dati
al fine di rendere più efficace il successivo inoltro di
essi ad altri destinatari a loro richiesta. Ciò a patto che
il gestore non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni
di accesso ad esse e alle norme di aggiornamento delle stesse, non
interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta
e utilizzata nel settore per conseguire dati sull'impiego delle
informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni che
ha memorizzato o per disabilitare l'accesso non appena venga effettivamente
a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo ove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni è stato disabilitato, ovvero che un organo giurisdizionale
o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione dell'accesso (art. 13).
Nel caso di un servizio di fornitura di hosting, il provider non
è responsabile delle informazioni memorizzate a condizione
che non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'attività
e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente
di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità
dell'attività o dell'informazione, non appena al corrente
di tali fatti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni
o per disabilitare l'accesso. La direttiva, infine, lascia liberi
gli Stati membri di stabilire, ciascuno secondo il proprio ordinamento,
che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa impongano
al gestore del servizio di impedire o far cessare la violazione
(art. 14).
Il provider non è tenuto ad alcun obbligo generale di sorveglianza
sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né ad un obbligo
di ricercare fatti o circostanze che denotino lo svolgimento di
attività illecite. Gli Stati membri possono stabilire che
il prestatore del servizio sia tenuto a riferire senza indugio alla
pubblica autorità competente circa le presunte attività
o informazioni illecite dei destinatari dei propri servizi, ovvero
a comunicare, a richiesta delle predette autorità, informazioni
idonee ad identificare i destinatari con cui hanno accordi di memorizzazione
dei dati (art. 15).
La ratio di tale disciplina, peraltro a tutt'oggi priva di recepimento
nel nostro diritto interno, non sembra, tuttavia, aver ispirato
i successivi orientamenti della giurisprudenza.
La Corte di cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 4741/00,
nell'ambito di una motivazione molto corposa, trova modo di trattare
il delicato tema della responsabilità del provider per gli
atti commessi dai propri utenti.
La pronuncia afferma chiaramente che, fatta salva l'ipotesi di concorso
nel reato, il gestore del sito non è responsabile del contenuto
dei messaggi trasmessi.
Si tratta di un'affermazione di principio molto importante, dato
che sempre più di frequente si tende a scaricare sul fornitore
dei servizi, come prevede la stessa direttiva n. 31/00, obblighi
e responsabilità che non possono competergli.
9. IL LOCUS COMMISSI DELICTI E LA LEGGE PENALE
APPLICABILE.
Altra questione posta dall'avvento di Internet, in particolare
con riferimento alla determinazione della giurisdizione, riguarda
il locus commissi delicti, per l'individuazione del quale occorre
risolvere la preliminare questione attinente al momento consumativo
del reato.
Le informazioni immesse in rete, infatti, risultano fruibili, sia
pure potenzialmente, in qualunque parte del mondo e, proprio in
ragione del carattere transnazionale del mezzo utilizzato ai fini
della comunicazione, diviene problematico stabilire quale sia il
luogo in cui debba ritenersi commessa la diffamazione.
Stando alla dottrina tradizionale, si registrano due impostazioni
in ordine alla struttura del reato di cui all'art. 595 c. p..
La prima ravvisa nella diffamazione un reato di mera condotta, per
cui esso si consumerebbe con la semplice manifestazione delle espressioni
offensive insieme alla possibilità della loro percezione,
senza tuttavia richiedere l'effettiva ricezione ad opera dei destinatari.
La seconda, viceversa, qualifica il delitto de quo come reato di
evento naturalistico, per cui esso si perfezionerebbe solo con la
percezione dell'offesa, ma indipendentemente dall'effettiva comprensione
del suo contenuto denigratorio ad opera dei destinatari (c.d. reato
di evento di pericolo).
A quest'ultimo indirizzo interpretativo ha aderito la Cassazione
con la sentenza n. 4741/00, in occasione della quale la Suprema
Corte ha affrontato, risolvendoli, due principali problemi posti
dall'utilizzo della rete: la disciplina applicabile nell'ipotesi
di diffamazione commessa on line e l'individuazione del locus commissi
delicti.
Attraverso tale pronuncia, da inquadrarsi in un'ottica volta a favorire
una più efficace tutela alle ragioni del soggetto passivo,
la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame
di Genova, con la quale si era negata alla parte lesa la tutela
innanzi al giudice italiano in considerazione del fatto che il messaggio
diffamatorio proveniva da un sito estero, benché il provider
si trovasse in Italia.
In particolare, i giudici del riesame avevano ritenuto che, in ipotesi
di diffamazione on line, essendo avvenuta la diffusione del messaggio
denigratorio al di fuori dei confini dello Stato italiano, anche
la consumazione dovesse ritenersi compiuta all'estero. Ciò
in quanto la consumazione del reato de quo coinciderebbe col momento
in cui è posta in essere la diffusione della manifestazione
offensiva, trattandosi, pertanto, di delitto istantaneo, la fattispecie
tipica si perfezionerebbe all'atto della realizzazione della condotta
criminosa.
Nella pronuncia in commento, la Corte, respingendo l'assunto del
tribunale, sottolinea, contrariamente ai giudici di merito, che
"la diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo
come avvenimento esterno all'agente e casualmente collegato al comportamento
di costui. Si tratta di un evento non fisico, ma, per così
dire, psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi
della espressione offensiva".
Ne discende che, qualora il fatto di reato si verifichi tramite
l'utilizzo di Internet, la mera immissione in rete di contenuti
denigratori non basterebbe di per sé a realizzare il fatto
tipico, al punto che, se nessuno visitasse il sito, si rimarrebbe
allo stadio del tentativo punibile (art. 56 c. p.), verificandosi
la consumazione solo allorché i terzi, connettendosi al sito
e percependo il messaggio, consentano il prodursi dell'evento.
In base all'individuazione del locus commissi delicti è possibile
determinare altresì la giurisdizione competente e, dunque,
la legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per
via telematica.
Si pone, al riguardo, una questione di diritto internazionale, considerato
che mediante Internet si raggiungono diversi Paesi collegati alla
rete i quali prevedono, ciascuno, un proprio diritto penale.
L'esigenza cui ha fatto fronte la Cassazione con la sentenza n.
4741/00 è quella di reperire una soluzione atta ad evitare
che quei comportamenti, intrapresi in uno Stato estero, ma i cui
effetti si siano verificati in Italia e costituenti reato secondo
la nostra legislazione penale, possano restare impuniti a causa
di un difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Al fine di riconoscere la giurisdizione italiana in ordine ad una
diffamazione iniziata all'estero su un sito straniero, la Corte,
proprio ricollegandosi alla struttura del reato non istantaneo,
bensì di evento, ha individuato il momento consumativo di
esso nell'atto della percezione da parte dei terzi delle espressioni
offensive e, dunque, il locus commissi delicti nel Paese dove è
avvenuta tale percezione, ravvisando in tal modo, in virtù
di quanto disposto dall'art. 6, 2 c.p., la competenza giurisdizionale
italiana.
Secondo, infatti, il principio dell'ubiquità, enunciato all'art.
6, 2 c.p., si considera commesso nello Stato il reato quando l'azione
o l'omissione che lo costituisce è ivi compiuta in tutto
o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento conseguente
all'azione o all'omissione.
La teoria dell'ubiquità, dunque, consente al giudice italiano
di conoscere del fatto di reato, sia nel caso in cui sul territorio
nazionale si sia verificata la condotta criminosa, sia nell'ipotesi
in cui sul medesimo territorio si sia realizzato l'evento, il che
vale non solo per la diffamazione on line ma per qualsiasi tipo
di crimine informatico.
Ne consegue che, se l'iter criminis è iniziato in uno Stato
estero e si è concluso con la produzione dell'evento in Italia,
sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano.
Stando alla prevalente interpretazione del principio in discorso,
perché sussista la giurisdizione italiana è sufficiente
che la parte di azione o di omissione che deve essere compiuta in
Italia assuma un qualche significato, sia pur minimo, nell'ambito
dello svolgimento del fatto.
Ne consegue che, per i reati commessi tramite Internet, la giurisdizione
italiana può ammettersi tutte le volte in cui la condotta,
consistente nell'immissione di dati in rete, si realizzi in Italia,
ovvero ivi siano compiuti atti di riproduzione, memorizzazione o
ritrasmissione, sia pure in modo automatico tramite server collocati
sul territorio nazionale.
Nel caso in cui, viceversa, in Italia avvengano solo gli atti di
percezione, mediante il collegamento al sito estero contenente le
comunicazioni illecite, si pone il problema che, in tal caso, la
condotta è realizzata dai terzi destinatari e non dall'agente,
per cui se ne dovrebbe escludere la giurisdizione italiana.
Deve, tuttavia, porsi in rilievo che l'elemento caratterizzante
il fatto tipico è la messa a disposizione dei dati, quale
presupposto per l'istaurarsi del rapporto comunicativo essenziale
ai fini della configurazione dei reati di opinione, ciò implica
che il delitto deve considerarsi perfezionato contemporaneamente
dovunque esista una postazione informatica capace di reperire il
messaggio accedendo alla rete.
La pronuncia della Cassazione, a ben vedere, al di là del
concetto di "evento psicologico", fonda la sua ratio decidendi
proprio su tali considerazioni.
Questa impostazione comporta, tuttavia, che, nel caso in cui gli
effetti negativi di una medesima condotta si realizzino in più
Paesi, l'agente possa essere chiamato a rispondere dello stesso
reato di fronte a giudici appartenenti a Stati diversi, tenuto conto
che nell'ambito internazionale non sussiste il principio del ne
bis in idem.
10. IPOTESI DI REATO CONNESSE.
Come la stessa casista giudiziaria ha avuto modo di dimostrare
ampiamente negli ultimi anni, attraverso una condotta diffamatoria
è possibile ledere, oltre all'onore e alla reputazione della
persona offesa, anche beni giuridici diversi, parimenti tutelati
da altre disposizioni penali.
Poniamo il caso, ad esempio, che, accanto al messaggio diffamatorio,
compaia sul forum di un newsgroup, anche il nominativo della vittima
o comunque altri suoi elementi identificativi.
In tale ipotesi ben potrebbe accadere che terze persone, tratte
in inganno dalle dichiarazioni diffamatorie, siano indotte a contattare
il soggetto passivo, sia direttamente, sia per mezzo del telefono
o tramite e - mail, inviandogli, così, messaggi aventi un
oggettivo contenuto di molestia o di disturbo per quest'ultimo.
La fattispecie di reato che in tal modo, unitamente alla diffamazione,
verrebbe a configurarsi è quella punita dall'art. 660 c.
p., ossia il delitto di molestie poste in essere da un autore mediato
(art. 48 c. p.).
E' poi intuitivo che, laddove le dichiarazioni a contenuto diffamatorio
venissero accompagnate dall'indicazione di dati o di informazioni,
anche rispondenti al vero, riguardanti la vittima, si potrebbe ravvisare
altresì l'ipotesi di trattamento illecito di dati personali
sanzionato ex art. 35 della legge sulla privacy (l. 675/96).
In relazione a detta fattispecie criminosa, la finalità di
profitto, ovvero quella di arrecare ad altri un danno emergerebbe
in re ipsa, allorché il corretto trattamento dei dati o delle
informazioni avvenisse contestualmente alla diffusione di notizie
denigratorie sul conto del soggetto cui i dati o le informazioni
stesse si riferiscono, ciò proprio allo scopo di attribuire
credibilità alle dichiarazioni diffamatorie, ovvero di consentire
che eventuali attività di molestia o di disturbo raggiungano
materialmente la persona offesa.
L'immissione di informazioni in rete, infatti, costituisce una forma
di comunicazione o di diffusione dei dati espressamente disciplinata
dalla normativa in commento quale ipotesi di reato aggravata, limitatamente,
tuttavia, all'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto determinate categorie
di informazioni.
La diffusione tramite la rete di notizie false, tendenziose o, comunque,
a contenuto diffamatorio si rivela indubbiamente grave se perpetrata
ai danni di un privato cittadino, ma risulta ancor più grave
se realizzata nei confronti di soggetti che svolgono attività
pubbliche, ovvero di carattere economico.
Una siffatta informazione, il più delle volte inserita avvalendosi
abilmente di accessi criptati o, ad ogni modo, non facilmente individuabili,
consente di arrecare irreparabili danni all'immagine pubblica o
commerciale di tali soggetti.
Non va dimenticato, inoltre, che lo strumento telematico per sua
stessa natura si presta ad assicurare la possibilità di porre
in essere qualsivoglia condotta illecita, la cui fattispecie tipica
prevede, quali elementi costitutivi del fatto di reato, forme di
dichiarazione ovvero di comunicazione.
Attraverso la rete, pertanto, sarà possibile inviare scritti
o disegni a contenuto intimidatorio, tali da integrare il delitto
di cui all'art. 612 c. p..
Considerato, poi, che approfittando delle oggettive difficoltà,
a livello probatorio, di ricondurre il contenuto di una e - mail
ad un determinato soggetto tutte le volte in cui l'autore abbia
avuto l'accortezza di non utilizzare il proprio elaboratore, è
ovvio che specifiche minacce potranno essere poste in essere per
via telematica anche allo scopo di perseguire finalità illecite
particolarmente gravi.
Si potrebbe, cioè, in tal modo obbligare taluno a fare, tollerare
o omettere qualche cosa ex art. 610 c. p., oppure si potrebbe costringere
altri a commettere un fatto costituente reato ai sensi dell'art.
611 c. p., per conseguire un ingiusto profitto a norma dell'art.
629 c. p. o per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni ex
art. 393 c. p..
11. NOTE BIBLIOGRAFICHE.
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